Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto legislativo per il riordino dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il rafforzamento delle funzioni di organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, le regioni e le province nel settore faunistico-ambientale;

 

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          b) prevedere la individuazione delle strutture periferiche, le forme di collaborazione con gli istituti tecnico-scientifici regionali e internazionali e le modalità di cooperazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.